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Il "pulsante di recesso" nei contratti online: cosa è cambiato dal 19 giugno 2026 e cosa devono fare ora le imprese
L'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2023/2673 ha segnato un punto di svolta nella tutela del consumatore digitale. A pochi giorni dalla scadenza, molte piattaforme sono ancora inadeguate.
Lo scorso 19 giugno 2026 è entrato in vigore l'obbligo per i professionisti del commercio elettronico di integrare nelle proprie piattaforme una funzione di recesso digitale — il cosiddetto pulsante di recesso — che consenta al consumatore di sciogliere il contratto a distanza direttamente dall'interfaccia utilizzata per l'acquisto.
L'obbligo discende dalla Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, e dal relativo decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento italiano. La ratio è chiara: garantire l'effettività del diritto di recesso rimuovendo gli ostacoli pratici che, nella prassi, ne rendevano spesso difficoltoso l'esercizio.
Oggi, a pochi giorni dall'entrata in vigore, il quadro che emerge è preoccupante: numerose piattaforme non risultano ancora adeguate, esponendo i rispettivi operatori a rischi concreti sul piano sanzionatorio. Chi non ha ancora provveduto non ha perso l'occasione di farlo — ma ogni giorno di ritardo aggrava la propria posizione.
La disciplina impone che la funzione di recesso sia:
Il legislatore europeo ha inteso codificare un principio già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: le modalità di esercizio di un diritto non devono essere più gravose di quelle previste per la conclusione del contratto (cfr. CGUE, C-61/22).
L'introduzione del pulsante di recesso si inserisce nel più ampio contesto dell'European Accessibility Act (Direttiva 2019/882), anch'esso ormai pienamente applicabile. La convergenza tra le due discipline è stringente: un'interfaccia che non consenta a tutti gli utenti — inclusi quelli che si avvalgono di tecnologie assistive — di individuare e attivare agevolmente la funzione di recesso non può considerarsi conforme.
Sul piano nazionale, il riferimento è il decreto legislativo n. 82/2022 e la Legge n. 4/2004 (c.d. Legge Stanca), come modificata dal d.lgs. 106/2018.
Per chi non ha ancora provveduto, l'intervento non può limitarsi alla sola implementazione tecnica del pulsante. È necessaria una revisione complessiva dell'architettura contrattuale e informativa della piattaforma. In particolare, occorre verificare che:
L'intera user experience rispetti i criteri WCAG 2.1 livello AA