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Cinema e IA: cosa cambia con la nuova proposta di legge
Cinema e IA: cosa cambia con la nuova proposta di legge
Lo scorso 10 settembre, la Camera ha approvato la riforma del cinema e dell’audiovisivo, ora trasmessa al Senato, la quale delega il Governo a riscrivere una parte significativa della disciplina del settore e interviene, tra gli altri aspetti, su IA, videogiochi, tutela della proprietà intellettuale e condizioni dei lavoratori dell’audiovisivo. L’esame a Palazzo Madama non è ancora iniziato.
Proprio sul fronte tecnologico, però, il testo uscito dall’Aula presenta una novità significativa rispetto alle versioni precedenti: l’intelligenza artificiale rimane tra i temi della riforma, ma scompare l’osservatorio permanente sull’IA che avrebbe dovuto affiancare la futura Agenzia per il cinema e l’audiovisivo nel monitoraggio dell’evoluzione della tecnologia.
L’IA non scompare dalla riforma. Tra i principi della delega rimangono la promozione di un utilizzo responsabile della tecnologia, la trasparenza nei confronti del pubblico, la tutela degli autori e degli interpreti e la necessità di garantire il consenso per l’utilizzo delle prestazioni artistiche. Si tratta però di principi generali, la cui applicazione concreta viene rinviata ai decreti legislativi che dovranno essere adottati dal Governo.
Il tema assume particolare rilevanza considerando la rapidità con cui l’IA sta entrando nei processi produttivi dell’audiovisivo. Generazione di immagini e video, clonazione vocale, doppiaggio automatico e sistemi capaci di modificare o ricostruire una performance possono intervenire direttamente sulla prestazione dell’artista, rendendo meno netto il confine tra strumento di supporto e sostituzione del lavoro.
È qui che la questione supera il diritto d’autore e assume una dimensione giuslavoristica. Un interprete può accettare di partecipare a un’opera senza necessariamente autorizzare l’utilizzo successivo della propria immagine o della propria voce per generare nuove scene o contenuti. Diventa quindi necessario stabilire non solo se l’IA possa essere utilizzata, ma anche per quali finalità, per quanto tempo e a quali condizioni economiche.
Il testo approvato dalla Camera non disciplina però in modo specifico le conseguenze occupazionali della tecnologia. Durante l’esame parlamentare è stato respinto un emendamento che chiedeva di considerarle esplicitamente e di garantire un equo compenso ad autori, interpreti ed esecutori. È stato inoltre respinto un ordine del giorno relativo alla sostituzione del lavoro degli autori e degli interpreti attraverso l’IA generativa.
In questo quadro si inserisce anche l’eliminazione dell’osservatorio permanente sull’IA previsto nelle versioni precedenti del provvedimento. L’intelligenza artificiale resta quindi tra gli ambiti della delega, ma senza un organismo specificamente incaricato di monitorarne l’evoluzione nel settore audiovisivo. La definizione delle tutele concrete resta affidata alla successiva fase di attuazione della riforma.
Per comprendere la portata di queste questioni bisogna però considerare anche le caratteristiche del lavoro nel cinema. I rapporti professionali sono spesso legati alla durata delle singole produzioni e le carriere degli interpreti alternano periodi di attività e inattività. In questo contesto, l’introduzione di strumenti capaci di modificare, replicare o generare una prestazione aggiunge un ulteriore elemento di trasformazione a un mercato del lavoro già caratterizzato dalla discontinuità.
La questione non riguarda quindi soltanto la proprietà o l’utilizzo dell’immagine digitale di un attore. Riguarda anche il valore della prestazione professionale e il rapporto tra il lavoratore e la produzione. Se una parte del lavoro può essere ottenuta attraverso un sistema di IA, diventa necessario stabilire quando questa tecnologia costituisca uno strumento a supporto dell’interprete e quando, invece, finisca per sostituirne la prestazione.