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Diritto alla riparazione: cosa cambia per gli utenti da oggi
A partire da oggi è in vigore il decreto legislativo n. 176 del 25 settembre 2026 che recepisce (con un ritardo di circa due mesi) la direttiva UE 2024/1799, nota come diritto alla riparazione. Sono stati in pratica aggiunti articoli specifici al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). Si applica a lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, TV, schermi, aspirapolvere, server, data storage, cordless, smartphone e tablet.
La novità principale riguarda l’obbligo per i produttori di riparare un dispositivo anche dopo la scadenza della garanzia legale di due anni, a meno che la riparazione non sia impossibile (in tal caso è possibile offrire un bene ricondizionato). Ciò potrà avvenire a titolo gratuito o ad un prezzo ragionevole. Durante il periodo della riparazione, il consumatore può chiedere un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole.
Per i beni acquistati dal 31 luglio 2026 che presentano difetti di conformità coperti dalla garanzia è possibile scegliere tra sostituzione o riparazione. In quest’ultimo caso, la garanzia viene estesa di un anno. Il produttore deve mettere a disposizione i pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli e fornire informazioni sul costo della riparazione tramite sito web.
I consumatori possono rivolgersi anche a riparatori indipendenti, in quanto il produttore non può impedire l’uso di parti di ricambio di seconda mano, compatibili o stampati in 3D. Il riparatore può utilizzare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, in cui sono indicati il bene da riparare, la natura del difetto, tipo, prezzo e durata prevista della riparazione. Le condizioni rimangono valide per 30 giorni.
Se la riparazione non viene effettuata entro la data prevista, il consumatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’eventuale servizio di diagnostica iniziale. Entro il 31 luglio 2027 verrà creata una piattaforma online europea per aiutare i consumatori a trovare facilmente negozi di riparazione locali, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di articoli difettosi o iniziative di riparazione gestite dalla comunità.
Il produttore, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che non rispettano gli obblighi sono puniti una sanzione amministrativa tra 5.000 e 50.000 euro per ogni violazione accertata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ufficio o in seguito alle segnalazioni ricevute).