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Truffe online: sentenza conferma il diritto al rimborso
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che la banca deve sempre rimborsare il cliente vittima di una truffa online. Solo successivamente può recuperare i soldi, ma deve dimostrare il dolo o la negligenza grave del cliente. In pratica, un’eventuale azione legale deve essere avviata dal prestazione di servizi di pagamento, non dal consumatore.
Una cliente di una banca polacca è caduta nella trappola di un cybercriminale. Quest’ultimo ha contattato la donna perché interessato all’acquisto di un oggetto messo in vendita su una piattaforma online. Ha quindi inviato un link che portava ad un sito simile a quello della banca. La vittima ha quindi inserito le credenziali di login e fornito anche il codice dell’autenticazione in due fattori. Il cybercriminale ha così sottratto circa 700 euro.
Si tratta dunque del classico phishing. Il giorno successivo, la cliente ha segnalato l’operazione fraudolenta alla propria banca. Quest’ultima ha rifiutato di rimborsare la somma rubata, in quanto la cliente ha commesso una negligenza grave venendo meno all’obbligo di proteggere le credenziali. Un tribunale polacco, alla quale si è rivolto la cliente, ha chiesto l’intervento della CGUE sull’interpretazione della PSD2 (Direttiva UE 2015/2366 sui servizi di pagamento).
La sentenza della CGUE stabilisce che la banca deve rimborsare immediatamente (entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione) l’importo del pagamento non autorizzato, come previsto dall’art. 73 della PSD2. L’unica eccezione a tale obbligo è il sospetto di una frode commessa dal cliente, ma il prestatore di servizi di pagamento deve comunicare i motivi per iscritto all’autorità nazionale competente.
Il fatto che il prestatore di servizi di pagamento ritenga che il cliente abbia reso possibile l’operazione non autorizzata a causa di una negligenza grave, in particolare omettendo di adottare le misure necessarie per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate, non gli consente di rifiutare il rimborso immediato.
Solo in un secondo momento, la banca può richiedere al cliente il rimborso delle perdite subite se dimostra il dolo o la negligenza grave del cliente (art. 74 della direttiva). La CGUE sottolinea che tale approccio è conforme all’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Consentire al prestatore di servizi di pagamento di rifiutare a priori il rimborso invocando una negligenza grave da parte del cliente priverebbe di efficacia l’obbligo di rimborso immediato e costringerebbe il cliente a prendere egli stesso l’iniziativa di avviare un procedimento per far valere il proprio diritto, con i costi e gli inconvenienti che ciò può comportare.
La notifica del pagamento non autorizzato deve essere effettuata entro un massimo di 13 mesi. Se la banca non rimborsa è possibile presentare un reclamo e rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (il costo è 20 euro). Purtroppo le decisione dell’ABF non sono vincolanti, quindi alla fine sarà comunque necessario avviare un procedimento legale.