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Una multa per la privacy si può contestare per i ritardi del Garante nel procedimento?
Per le imprese italiane destinatarie di una multa privacy, il superamento dell’anno dalla presentazione del reclamo non basta a far cadere la sanzione. La Corte di Cassazione, nella sentenza 24861/2026, distingue il tempo assegnato al Garante per decidere sul reclamo da quello del procedimento sanzionatorio. Per chi gestisce il contenzioso aziendale, la verifica deve quindi individuare quale termine sia stato oltrepassato e da quale atto decorra.
La controversia riguarda una sanzione di 20.000 euro inflitta a una società editrice per un articolo contenente dati personali dei figli di un uomo condannato per abusi su minori. La vicenda, ricostruita nell’approfondimento sui termini del Garante, arriva in Cassazione dopo il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Roma. Il ricorso viene respinto: il ritardo denunciato dall’editore non produce l’effetto richiesto.
All’origine del procedimento c’è la pubblicazione di un articolo tratto da un libro. Nel racconto della vicenda giudiziaria del padre comparivano anche nome, cognome e informazioni personali dei figli, comprese indicazioni sul titolo di studio e sull’attività lavorativa. Il collegamento narrativo era la loro presenza al processo. I due interessati si erano rivolti al Garante per la protezione dei dati personali attraverso un reclamo.
Sulla data iniziale esiste una discordanza documentale: l’estratto di QuotidianoPiù indica il 20 maggio 2021, mentre il testo della sentenza della Cassazione riporta il 27 maggio 2021. La distinzione va mantenuta, soprattutto in una controversia sui termini. Coincidono invece i passaggi successivi essenziali: l’avvio del procedimento sanzionatorio, l’adozione dell’ordinanza e la sua notificazione.
Dopo avere acquisito le osservazioni della società, il Garante avvia il procedimento sanzionatorio il 23 novembre 2021. Il provvedimento che applica la multa viene deliberato il 2 marzo 2023 e notificato il 20 marzo 2023. L’editore propone opposizione contestando, tra gli altri aspetti, il mancato rispetto dei termini procedimentali. La contestazione investe dunque anche il percorso amministrativo attraverso il quale l’Autorità è arrivata alla sanzione.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 19609/2024, rigetta l’opposizione. La società prosegue il contenzioso davanti alla Cassazione. La sequenza impone di tenere distinti tre atti: la decisione amministrativa del Garante, il giudizio sull’opposizione e il successivo controllo di legittimità. La multa nasce dall’ordinanza dell’Autorità; i giudici intervengono sulla contestazione proposta dall’impresa contro quel provvedimento.
Il primo punto riguarda il termine previsto per la decisione sul reclamo. Come risulta dalla disciplina dei termini presso il Garante, il riferimento ordinario è di nove mesi, estendibile a dodici mesi in presenza delle particolari esigenze istruttorie previste. Questa scansione riguarda la risposta al soggetto che domanda tutela per i propri dati personali.
La lettura dei termini richiede anche attenzione alle condizioni di decorrenza e alle sospensioni disciplinate dal regolamento 2/2019. La tabella relativa ai reclami richiama la ricezione o la regolarizzazione dell’atto. Per ricostruire il calendario di un fascicolo, quindi, la data riportata sul reclamo non esaurisce necessariamente la verifica documentale: occorre confrontarla con gli atti che ne regolano la trattazione.
Secondo la Cassazione, il procedimento per applicare una sanzione è autonomo rispetto a quello sul reclamo. La Corte non ritiene necessario stabilire definitivamente se il termine annuale di quest’ultimo sia perentorio oppure ordinatorio: anche riconoscendogli natura perentoria, non ne deriverebbe la decadenza dal distinto potere sanzionatorio. È questa separazione, fondata sulla disciplina dell’articolo 166 del Codice privacy, a impedire l’annullamento richiesto per il solo superamento dell’anno.
Resta invece una scadenza specifica per comunicare le presunte violazioni. Il regolamento d