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Targhe personalizzate anche in Italia, la novità nel nuovo Codice della Strada: regole, limiti e costi
Tutte le informazioni sulla novità introdotta dalla riforma del Codice della Strada, che consentirà di personalizzare le targhe come già avviene in diversi altri Paesi.
La riforma del Codice della Strada, approvata dallo schema di decreto legislativo dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026, introduce una novità assoluta per gli automobilisti italiani: la possibilità di richiedere e ottenere una targa personalizzata. Questa misura, annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), consente di superare parzialmente il classico meccanismo di assegnazione progressiva e sequenziale automatica. Gli automobilisti potranno infatti scegliere una combinazione alfanumerica dedicata con lettere e numeri a propria scelta, avvicinando l’Italia al modello delle cosiddette ‘vanity plates’ ampiamente diffuse negli Stati Uniti, negli Emirati e in diversi Paesi europei.
La disciplina e le norme sulla scelta delle combinazioni alfanumeriche dedicate si trovano inserite principalmente all’Articolo 230 della bozza della riforma automobilistica. La possibilità di richiedere una targa con uno o più caratteri specifici al fine di renderla unica è riconosciuta nell’ambito sia delle immatricolazioni che delle reimmatricolazioni. La platea dei beneficiari comprende sia i proprietari di veicoli di nuova immatricolazione sia chi possiede un veicolo di interesse storico e collezionistico. Per i veicoli storici, la novità si affianca e completa la possibilità già riconosciuta di ottenere una targa dell’epoca di costruzione che riproduca la sigla originale.
Sebbene la riforma introduca la libertà di personalizzazione, la scelta non sarà totalmente priva di vincoli. La sequenza di lettere e numeri prescelta deve essere unica e non potrà in alcun modo coincidere con una sigla già presente ed attiva nel sistema informatico del Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione Civile. Inoltre, sono tassativamente vietate le combinazioni alfanumeriche che risultino offensive, ambigue o ingannevoli, ed è vietata la creazione di duplicati. Le regole applicative definiranno il formato finale, il numero massimo di caratteri utilizzabili e la struttura della sintassi. In ogni caso, la targa dovrà sempre garantire la massima leggibilità e la chiara identificazione del veicolo da parte delle forze dell’ordine e dei sistemi di rilevamento elettronico.
Un principio fondamentale ribadito dalla normativa riguarda la fabbricazione e la natura giuridica del supporto. La produzione e la distribuzione delle targhe restano riservate in via esclusiva allo Stato italiano, che vi provvede tramite l’Istituto Poligrafico dello Stato. È severamente vietato circolare con targhe prodotte abusivamente o fabbricate da soggetti privati non autorizzati. Contestualmente, la legge vieta di applicare sulle targhe adesivi, stemmi, simboli o qualsiasi altro elemento idoneo ad alterare la sequenza o a ridurne la visibilità. La targa mantiene infatti immutata la propria funzione amministrativa e di sicurezza, senza trasformarsi in un mero accessorio estetico.
La richiesta della targa personalizzata si articolerà attraverso specifiche fasi amministrative gestite dai canali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ottenere una targa con combinazione dedicata sarà richiesto il versamento di uno specifico contributo finanziario a carico dell’automobilista. Sebbene gli importi esatti ed i dettagli operativi debbano ancora essere definiti tramite un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la struttura del costo complessivo comprenderà tre componenti distinte:
L’approvazione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta un passaggio fondamentale ma non determina l’attivazione immediata del servizio. Per la concreta possibilità di richiedere le nuove targhe occorrerà attendere la conclusione dell’iter parlamentare, la pubblicazione dei decreti a