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Non punibile chi circuisce il coniuge incapace, Consulta boccia la legge
Va superata, perchè "anacronistica" e
"irragionevole", la legislazione che prevede la non punibilità
di alcuni reati commessi in ambito familiare. Lo indica la Corte
Costituzionale che ha sollevato dinanzi a sè stessa la questione
di legittimità costituzionale dell'intero articolo 649 del
codice penale ('Non punibilità e querela della persona offesa,
per fatti commessi a danno di congiunti'). La norma contrasta
infatti con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.
La Corte ricorda che oltre un decennio fa "aveva rivolto un
deciso monito al legislatore affinché procedesse
'all'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati
contro il patrimonio commessi in ambito familiare" per
realizzare "un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra
diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo
familiare'". Nell'inerzia del Parlamento sul tema, la stessa
Consulta - con l'ordinanza depositata oggi - ha deciso di farsi
carico di rivedere la norma che consente la non punibilità di
chi commette circonvenzione del coniuge incapace (art. 649 del
codice penale) in quanto è ormai in contrasto con il nuovo
ordinamento familiare, e l'attuale sistema di valori della
società, che non consente la prevaricazione dei diritti dei
singoli sotto lo 'schermo' della tutela del nucleo familiare.
Ora sarà fissata una data per l'udienza che cercherà di superare
"l'anacronismo" dell'intero articolo.
A rivolgersi alla Consulta è stata la Corte di appello di
Torino su ricorso di un marito condannato in primo grado per
aver circuito la moglie "affetta da una disabilità cognitiva di
grado medio grave". I giudici piemontesi hanno evidenziato che
in base alle norme ancora vigenti l'uomo doveva essere assolto,
ma hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma di
non punibilità.
La Corte costituzionale ha condiviso la necessità di mettere
mano alla questione. "Il fondamento di ogni deroga al principio
di eguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge - rileva -
deve essere misurato, in termini di ragionevolezza in relazione
alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga
stessa è chiamata a operare; condizioni, queste, che per
definizione sono soggette a una costante evoluzione; pertanto,
la ragionevolezza della soluzione derogatoria adottata dal
legislatore può essere posta in discussione anche in ragione del
suo anacronismo".
"Il superamento della concezione di famiglia come entità
distinta dai singoli membri (e, spesso, a essi sovrapposta),
meritevole di autonoma protezione anche a discapito degli
stessi, è stato, del resto, alla base di fondamentali interventi
legislativi", ricorda la Consulta, a partire dalla legge sul
divorzio e dalla riforma del diritto di famiglia. "Inoltre,
l'irragionevolezza dell'assetto delineato" da questa previsione
di non punibilità "parrebbe emergere dall'abbandono, anche sul
piano dei rapporti patrimoniali, della tradizionale piena ed
esclusiva comunanza di interessi, sostituita, in maggiore
coerenza con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, dalla reciproca autonomia economica dei componenti il
nucleo familiare o l'unione civile; ciò che è testimoniato, tra
l'altro, dalla frequenza assai maggiore dei casi di plurima e
indipendente acquisizione di redditi e dalla correlata autonomia
nel paritario concorso alle scelte di gestione delle esigenze
comuni".
Non punibile chi circuisce il coniuge incapace, Consulta boccia la legge
ROMA,
06 ottobre 2026, 14:49
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